ServizioServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùLa riforma in arrivo di Marta Casadei e Michela Finizio Il 28% degli Isee 2025 elaborati finora dalla rete dei Caf Acli contiene – nel patrimonio mobiliare – titoli di Stato o prodotti di risparmio postale con garanzia pubblica Un’incidenza che sale intorno al 40% tra gli Isee oltre i 25mila euro A stimare quante sono le famiglie che richiedono l’Isee e che possiedono titoli di Stato è la rete del Caf Acli che da metà gennaio ha iniziato a profilare le Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) trasmesse dai propri uffici per richiedere il calcolo dell’indicatore (sotto esame oltre 240mila pratiche) dovranno essere richiamati appena entrerà in vigore il nuovo Dpcm che riforma l’Isee e prevede la possibilità di escludere BTp e risparmio postale fino a 50mila euro al call center o sulle pagine social dell’Inps in queste ore stanno arrivando centinaia di richieste di chiarimenti L’indicatore della situazione economica equivalente – che quest’anno fotografa redditi e patrimoni posseduti al 31 dicembre 2023 – attualmente ancora include gli investimenti in BTp e risparmio postale perché l’esclusione potrà entrare in vigore solo una volta che il decreto attuativo verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale Il testo il 10 febbraio scorso ha ottenuto il via libera della Corte dei conti e al momento è fermo all’ufficio legislativo per la correzione di un refuso verranno “agganciati” alla piattaforma dell’Isee precompilato e utilizzati per la verifica delle difformità dichiarate nei modelli inviati tramite gli intermediari (l’Inps ha già concluso i test tecnici per l’incrocio informatico con le banche dati dell’agenzia delle Entrate) in queste settimane hanno lavorato alla stesura del nuovo modello di Dsu ”senza titoli di Stato” attendono di capire se la soglia dei 50mila euro “scomputabili” sia relativa alla somma degli importi detenuti da tutti i componenti del nucleo oppure dal singolo richiedente va chiarito che l’eventuale ricalcolo di un Isee già attestato sarà a pagamento: dal 1° ottobre 2023 le Dsu successive alla prima inviate dal medesimo nucleo familiare non sono più gratuite (circa 25 euro a pratica secondo le indicazioni della Consulta dei Caf) A quel punto le famiglie interessate potranno procedere al calcolo con le nuove regole sono già stati attestati oltre 4,6 milioni di Isee ordinari (dati Inps) L’impatto del ricalcolo per gli interessati potrebbe essere notevole: ad esempio due genitori con due figli abitazione di proprietà e circa 79mila euro di patrimonio mobiliare vedranno il proprio Isee scendere di circa 2mila euro (-8,6%) nell’ipotesi in cui 25mila euro siano investiti in titoli di Stato; mentre con 50mila euro (soglia massima decurtabile) Il risultato è che migliaia di Isee potranno essere rivisti al ribasso rendendo accessibili a famiglie prima escluse determinate prestazioni o rette inferiori Chiaramente l’abbassamento degli Isee potrebbe tradursi in un maggior costo per chi eroga le prestazioni o in minori entrate per gli enti (Comuni e università) che ricevono rette o affitti modulati ma l’aumento della platea di persone con un Isee più basso potrebbe comportare una perdita di gettito per i Comuni Tanto che questi ultimi potrebbero dover rimodulare le fasce Isee d’accesso» responsabile Politiche energia e Servizi locali di Cittadinanzattiva potrebbe incidere sugli equilibri di spesa degli enti locali ma potrebbe anche avere effetti positivi: «Spingerà sicuramente più persone a fare l’Isee e permetterà a chi si trova immediatamente sopra la soglia di beneficiare di più agevolazioni» l’associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario gli atenei potrebbero trovarsi costretti a rimodulare le fasce Isee per le quote di iscrizione mentre per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio solitamente vengono considerati anche altri requisiti di reddito (che non suggeriscono l’intreccio con elevate potenzialità di risparmio investito) oltre che di merito potrebbe risultare più oneroso per l’assegno unico considerata l’universalità della prestazione e la granularità delle classi di Isee cui corrispondono importi differenti è stata prevista la copertura per una maggior spesa fino a 44 milioni di euro annui Michela Finiziovice caposervizio Marta Casadeiredattore Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici App disponibile su:Google Play App store Ogni mattina l’informazione di MilanoFinanza Attiva le Newsletter per approfondire i temi importanti Ricalcolo degli acconti Irpef per i valori a debito sopra i 51 euro In attesa dell’intervento del governo dal valore di 250 milioni di euro che arriverà dopo il 10 aprile - quando sarà formalizzato il Documento economico e finanziario (Def) - che il ministero dell’Economia sta predisponendo per risolvere il cortocircuito normativo tra metodo di calcolo degli acconti Irpef 2025 (non toccato dalla riforma fiscale e basato sulle regole 2023) e la riduzione delle aliquote da quattro a tre operate proprio dalla riforma Il tempo di intervento sarà «breve – anticipa il Mef – per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento» Intanto l’acconto per l'anno 2025 è dovuto «solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a 51,65 euro la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024» Tutto è nato dalle segnalazioni da parte di alcuni Caf in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell'onere di versare l'acconto Irpef per l'anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto secondo l'interpretazione riportata dai Caf dall'applicazione della disposizione contenuta nel dlgs 216 del 30 dicembre 2023 che prevedendo la riduzione dal 25 al 23% dell'aliquota Irpef per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l'innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro ha stabilito che «tali interventi non si applicano per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali si deve considerare la disciplina in vigore per l'anno 2023» gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea e successivamente stabilizzate a regime dal 2025» Due le ulteriori precisazioni compiute dal Mef sono recuperati l'anno successivo». E dall’altro lato, il problema non riguarda tutti i lavoratori dipendenti ma solo i lavoratori dipendenti che sono titolari di altri redditi «intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina Irpef soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di Irpef in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto» Dunque l'intenzione del legislatore «non era volta a intervenire nei confronti di soggetti come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi» Per salvare la news è necessario fare la login Lunedì 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi. Anche quest’anno il pagamento degli acconti d’imposta IRES IRPEF e IRAP si preannuncia particolarmente complicato Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale occorre porre attenzione ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale: se l'acconto viene determinato con il metodo storico è dovuta una maggiorazione da calcolarsi sulla differenza tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente; se invece l'acconto è determinato con il metodo previsionale la seconda rata di acconto deve essere calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di Informativa da inviare ai clienti (persone fisiche società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare) riportante in calce un modulo che deve essere compilato dal cliente per la richiesta del ricalcolo degli acconti sulla base del metodo previsionale In tutti quei casi in cui l’onere del ricalcolo resta a carico del professionista la comunicazione è comunque utile per informare il cliente dei nuovi adempimenti e dell’aumentato carico di lavoro www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405 - Direttore responsabile: Elio Cipriani 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beni materiali Il nuovo dettato normativo disciplina anche: Molte delle novità sopra elencate comporteranno la necessità di specifici adeguamenti sui gestionali prodotti dalle software house associate ad AssoSoftware dato che la maggior parte delle norme sono entrate in vigore già con riferimento al periodo d’imposta 2024 dovranno essere ricalcolate le quote di ammortamento per tutti i beni acquistati a partire dal 1° gennaio 2024 per i quali va ora applicata la riduzione al 50% nel primo periodo d’imposta della quota di ammortamento (articolo 54 quinquies Le software house associate ad AssoSoftware sono a disposizione per fornire ai propri clienti le necessarie istruzioni operative per il corretto utilizzo delle procedure Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 Dati societari  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati  Per la tua pubblicità sul sito: 24 Ore System   Informativa sui cookie  Privacy policy ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [https://ntplusfisco.ilsole24ore.com] Con la nota prot. 0106348 dell'11/07/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornisce agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni riguardanti le disposizioni contenute nel Decreto-Legge 60/2024 del Decreto stabilisce che per le graduatorie dei 24 mesi del personale ATA sia computabile anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 (il giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei al personale) e la stipula effettiva della successiva proroga Si possono dunque verificare due possibili situazioni: Nel primo caso - trattandosi di un nuovo inserimento nella graduatoria dei 24 mesi - devono essere presentate domande in formato cartaceo complete di tutte le informazioni sui titoli posseduti e i servizi prestati da inviare agli uffici scolastici destinatari tramite PEC raccomandata A/R oppure consegna diretta con rilascio di ricevuta di protocollo Il periodo per l'invio delle domande agli uffici scolastici territoriali è dal 12 al 17 luglio Nel secondo caso - aggiornamento del punteggio per gli aspiranti già in graduatoria - l'aggiornamento sarà effettuato automaticamente tramite una procedura elaborata dal sistema informativo disponibile agli Uffici a partire dal 24 luglio Si consiglia comunque agli interessati di inviare attraverso gli stessi canali sopra indicati la richiesta di aggiornamento del punteggio con i propri dati anagrafici e gli estremi del periodo da conteggiare In allegato alla nota, il modello di autodichiarazione Riguarda i permessi di cui alla Legge 104/1992 22 euro* Gratuito per gli abbonatiCompleto ed Esteso* Una guida alle procedure amministrative e negoziali con 13 facsimili I principali adempimenti per le scuole e i revisori dei conti con un’attenzione particolare alla privacy Testata registrata al Tribunale di Torino n L’atteso aggiornamento del calcolo dell’ISEE 2025 che prevede l’esclusione dei titoli di Stato buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio fino a 50.000 euro Sebbene la norma entri ufficialmente in vigore il 5 marzo 2025 il ricalcolo effettivo non potrà essere effettuato prima di aprile 2025 L’INPS e gli enti coinvolti necessitano di almeno 30 giorni per aggiornare le procedure e rendere operativa la nuova metodologia di calcolo Questo ritardo interessa fino a 3 milioni di famiglie che dovranno attendere ancora prima di poter beneficiare dell’eventuale abbassamento dell’indicatore e ottenere importi maggiorati per bonus e prestazioni sociali rappresenta un cambiamento significativo per molti contribuenti soprattutto per chi ha investito in strumenti di risparmio garantiti dallo Stato Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali prestazioni potrebbero essere influenzate dalla modifica La modifica nasce da quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 che ha previsto l’esclusione dei titoli di Stato e altri strumenti di risparmio dal calcolo dell’ISEE è necessario un adeguamento delle procedure e delle piattaforme di elaborazione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) il ricalcolo dell’ISEE sarà possibile solo da aprile 2025 Come anticipato da Il Sole 24 Ore un tavolo tecnico tra Ministero del Lavoro INPS e Agenzia delle Entrate è stato convocato per definire tutti gli aspetti operativi e aggiornare i sistemi di calcolo L’abbassamento dell’ISEE comporterà un aumento delle prestazioni collegate Tra le principali misure che potrebbero essere migliorate per le famiglie interessate troviamo: Chi possiede titoli di Stato potrebbe quindi trovarsi con un ISEE più basso e accedere a fasce di agevolazione più vantaggiose rispetto a prima Anche se la norma entra in vigore il 5 marzo 2025 il ricalcolo dell’ISEE non sarà immediatamente disponibile Le procedure informatiche dell’INPS e dei CAF necessitano di 30 giorni di aggiornamento quindi le prime richieste con il nuovo calcolo potranno essere effettuate solo a partire dai primi giorni di aprile 2025 Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire riguardo alla nuova modalità di calcolo dell’ISEE Infine mancano ancora i chiarimenti sulle altre novità il nuovo regolamento Isee introduce infatti anche: Dal 5 marzo 2025 entra in vigore la nuova norma sull’ISEE Da aprile 2025 sarà possibile richiedere il ricalcolo con le nuove regole Chi possiede titoli di Stato potrebbe vedere il proprio ISEE abbassarsi Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale dell’INPS con le istruzioni definitive Napoli-Atalanta ha lasciato in eredità un paio di casi che costringeranno a ricalcolare l’ultima giornata di fantacalcio Sedici minuti di gioco: tanti ne sono bastati a Mateo Retegui per trovare la via del goal sul campo del Napoli Il capocannoniere della Serie A (11 reti all’attivo nelle prime 11 giornate) contro i partenopei non è stato schierato dal 1’ da Gian Piero Gasperini ma è entrato al 76’ in sostituzione di De Ketelaere e in tempo per marcare il definitivo 0-3 Proprio la rete siglata dal bomber dell’Atalanta ha lasciato in eredità un caso clamoroso in ottica fantacalcio A differenza di quanto in un primo momento pensato Retegui non è stato ammonito dall’arbitro dall’arbitro Doveri a seguito della sua esultanza e quindi di fatto la giornata andrà ‘ricalcolata’ Il ricorso alla flat tax incrementale costringe a ricalcolare l’acconto IRPEF A pochi giorni dalla scadenza ultima per l’invio del modello dichiarativo relativo al 2023 appare utile valutare la corretta indicazione dell’acconto ricalcolato nei modelli Redditi 2024.  Polemiche sugli alunni dell’asilo in visita didattica alla moschea, la Direttrice: ‘L’inclusione è il futuro’ Bullismo sulla chat scolastica: minorenni assolti per tenuità del fatto Scuole chiuse per maltempo: allerta meteo e ordinanze nei comuni del Centro-Nord Al via il progetto Europa 2025/26: Collegi Universitari di Merito protagonisti Ricorso collettivo MSA Scuola contro il limite temporale imposto da INDIRE per chi possiede il titolo estero Numero chiuso in Medicina, ANDU: ‘Un immenso pasticcio al Senato’ Giornata Mondiale della libertà di stampa, CNDDU: ‘una necessità per ogni società democratica’ Festa dei lavoratori 2025, CNDDU: più sostenibilità economica per i docenti italiani delle città del centro nord Prestazione Universale INPS 2025: nuove istruzioni e requisiti per ottenere gli arretrati Rimborso 730: il calendario completo delle date di pagamento per il 2025 Trattamento integrativo maggio 2025: proseguono i pagamenti del cosiddetto Bonus Renzi Carta ‘Dedicata a Te’: possibile ricarica extra nel 2025 per i beneficiari del 2024 Assegno Unico maggio 2025: calendario dei pagamenti e novità Ferie dei docenti precari: come si calcolano e quando è possibile monetizzarle Contributi volontari per la pensione: guida completa su chi può versarli e come funzionano Scatti di anzianità del personale Docente e ATA: come effettuare una corretta ricostruzione di carriera Come usare la Carta di Inclusione 2025: guida completa Gite scolastiche: tutto quello che c’è da sapere sulla normativa vigente Proroga a giugno 2026 dei contratti in organico aggiuntivo PNRR: emendamento al DL 45/2025 Landini contro Meloni: ‘Scuola e Ata senza contratto da 3 anni, proposte insufficienti dal governo’ Pensione: riduzione temporanea a partire da giugno 2025 Insegnanti di Religione Cattolica: status e stipendi medi mensili Tajani: ‘Investire su sport e impianti scolastici’ Decreto Legge PA: tutte le novità per la scuola Decreto Scuola, anticipare al terzo anno di servizio il primo scatto stipendiale: emendamento Anief Stipendi docenti e ATA: Mattarella lancia l’allarme sul caro vita, i meno pagati d’Europa Scuole paritarie, dal 2025/26 obbligo del registro elettronico: sarà la svolta contro i diplomifici? Chiarimenti sulla CIAD, chi resta e chi viene escluso dalle Graduatorie Personale ATA terza fascia [NOTA] Mobilità docenti 2025/26: pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi ad un mese dalla fine delle attività didattiche [In aggiornamento] Università e futuro: giovani incerti, ma il PCTO aiuta Educazione all’affettività: lo storico dell’omosessualità, Alessio Ponzio, boccia la proposta Valditara Sicilia: finanziamenti aggiuntivi per garantire le borse di studio universitarie a tutti gli idonei Universitari Vs Intelligenza Artificiale: chi sa davvero scrivere? ERSU Palermo assegna 12.500 borse di studio: copertura totale delle richieste La Cassazione ha modificato le regole sulla neutralizzazione dei contributi, introducendo un’importante novità per i pensionati. Con la sentenza n. 30803 del 2024, i giudici hanno stabilito che l’estromissione dei contributi penalizzanti non deve essere necessariamente richiesta al momento della domanda di pensione ma può avvenire anche in un secondo momento Questa decisione consente di ricalcolare l’assegno previdenziale e ottenere importi più alti al raggiungimento dell’età di vecchiaia la richiesta di neutralizzazione doveva avvenire contestualmente alla domanda di pensione grazie alla nuova interpretazione della Corte anche chi è già in pensione può chiedere di escludere fino a cinque anni di contributi sfavorevoli dal calcolo Questa possibilità riguarda solo chi ha raggiunto i 67 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ma offre anche un’opportunità per chi ha scelto il pensionamento anticipato si può ottenere un ricalcolo dell’assegno con un incremento dell’importo mensile TrendingAllarme al 118 e 112: bimbo di 4 anni genera 70 chiamate mute dallo smartwatch all’asilo di Oderzo La neutralizzazione può essere applicata solo ai contributi successivi alla maturazione del diritto alla pensione il periodo minimo di versamenti richiesto è di 20 anni mentre per la pensione anticipata servono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne È possibile escludere dal conteggio un massimo di 260 settimane di contributi (5 anni) Secondo gli avvocati Celeste Collovati e Massimo Leonardi la sentenza rappresenta un passo avanti verso un sistema pensionistico più giusto in linea con il principio costituzionale di uguaglianza Eliminando dal calcolo i periodi con retribuzioni più basse si evita che situazioni economiche temporanee penalizzino eccessivamente il trattamento previdenziale La possibilità di intervenire anche dopo il pensionamento offre dunque uno strumento in più per garantire un assegno più equo e rispondente alla carriera lavorativa effettiva © 2025 Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata Ogni giorno sulla tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti sulle notizie del mondo della scuola Questo ha portato ad una modifica dei dati, visibile nella sezione del reddito esente della Certificazione Unica (CU) del 2024, per i destinatari coinvolti. L'aggiornamento risulta disponibile sul Cassetto fiscale, accessibile con le credenziali SPID dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Nonostante queste variazioni, l'INPS ha assicurato che non ci saranno effetti su alcuni aspetti specifici. In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti fiscali e dichiarativi del contribuente, l'assegno unico non influisce sul reddito globale ai fini dell'imposta sul reddito. Quindi, non è necessario preoccuparsi di eventuali modifiche alla tassazione. Inoltre, l'INPS ha precisato che anche l'ISEE e le relative prestazioni sociali agevolate non saranno influenzate da queste variazioni. Ciò è dovuto al fatto che sia i redditi che i patrimoni sono aggiornati in base al 2022 (ovvero il secondo anno prima della presentazione della DSU) e non al 2023 o al 2024. Pertanto, i beneficiari interessati non devono preoccuparsi di eventuali ripercussioni negative su tali parametri. 051 095 33 85[email protected] Serie A- Caos al Fantacalcio quando è arrivata la notifica dell'avviso di dover ricalcolare la 9 Giornata di Serie A che si è appena conclusa dove alcuni hanno deciso di aspettare quello che sarà il recupero di Bologna-Milan e altri hanno già calcolato Adesso ci sono conferme ufficiali perché in Inter-Juventus di Serie A il referto dell'arbitro consegnato alla Lega Serie A ha evidenziato un cartellino giallo a Cabal della Juve Sull'app Fantacalcio però non era stata registrata l'ammonizione per Cabal e per questo motivo è necessario ora per chi l'ha già fatto andare a ricalcolare la giornata di fantacalcio così come comunicato dal Giudice Sportivo all'interno del comunicato odierno è stato sanzionato con un cartellino giallo dall'arbitro durante il match contro l'Inter Un'ammonizione riscontrata solo in seguito da Fantacalcio che mette a disposizione la possibilità di annullare il calcolo e poi ricalcolare la giornata con l'ammonizione per Cabal L’Inps ricostituirà d’ufficio le pensioni ai superstiti ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite riconoscendo anche gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale 108/2023 con la quale recepisce il principio affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del quarto periodo del comma 41 dell’art in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere effettuata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi Secondo la Consulta la disciplina viola il principio di ragionevolezza poiché non è previsto alcun tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti provocate dal possesso di un reddito aggiuntivo e dunque le disposizioni censurate andrebbero integrate con la previsione del limite della “concorrenza dei redditi” Per valutare se i redditi eccedono i limiti e quindi se la pensione di reversibilità deve essere ridotta vengono considerati gli importi assoggettabili all’Irpef al netto dei contributi previdenziali e assistenziali Il divieto di cumulare redditi oltre un certo limite e pensione di reversibilità non si applica invece se i titolari sono i figli (minori A seguito della pronuncia l’Inps spiega che procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia Il regime forfettario agevolato è un particolare regime fiscale che è possibile adottare con l’apertura di una partita Iva e l’avviamento di un’attività autonoma Le pensioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda i quali sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base dell’indice Istat Il requisito del reddito non si applica per: Nella determinazione del reddito rilevante l’Inps stabiliva che erano computati tutti i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali Non erano quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche: Ricordiamo che in sede di prima liquidazione dell’assegno sono considerati i redditi dell’anno della domanda mentre per gli anni successivi al primo sia per le eventuali ricostituzioni si tiene conto dei redditi da pensione conseguiti nell’anno; per tutti gli altri redditi fa fede l’importo dell’anno precedente che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall’interessato con  il modello Red L’istituto precisava anche che in materia di redditi da immobili sono da computare: – i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo; diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito si segnalano: Oggi a parziale rettifica di quanto appena esposto l’Ente con un nuovo messaggio  precisa che il reddito rilevante nella verifica del diritto alle prestazioni d’invalidità civile va considerato “al lordo delle ritenute fiscali” Ciò perché la normativa stabilisce che rilevano i redditi valutabili ai fini Irpef «al lordo delle ritenute fiscali» La novità è destinata ad incidere in modo rilevante sugli interessati potendo condurre ad una riduzione della misura della prestazione o alla sua revoca La dichiarazione (modello Red con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) va presentata da tutti i cittadini non tenuti a presentare una dichiarazione al Fisco o in caso siano stati dichiarati al Fisco ma non in misura integrale In mancanza di segnalazione dei redditi (tramite Red o dichiarazione al Fisco) l’Inps invia uno o più solleciti ed un “preavviso di sospensione” della prestazione a mezzo raccomandata a/r in cui invita ad effettuare il riscontro reddituale entro 60 giorni l’Inps procede alla sospensione della prestazione per 120 giorni al termine dei quale persistendo il mancato riscontro revoca definitivamente la prestazione e calcola il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato ai fini del recupero Il Reddito di Emergenza (REM) è la misura straordinaria di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus ha comunicato la proroga al 31 luglio del termine di scadenza delle domande (precedentemente in scadenza al 30 giugno) In alcuni casi la normativa prevede la possibilità di ottenere la “ricostituzione della pensione” procedura che dovrebbe realizzarsi d’ufficio ma che comunque necessita di una formale richiesta da parte del pensionato interessato Iscrivendoti alla newsletter de Lo Spiffero riceverai ogni settimana un PDF con gli articoli migliori e tre articoli inediti Direzione e Redazione: via Pietro Micca 10 © Riproduzione riservata salvo consenso della direzione Aggiornato Martedì 6 Maggio 2025 alle 12:28 La navigazione in questo sito internet e l'utilizzo dei relativi 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acconto delle imposte sui redditi dei contributi INPS per i soggetti iscritti della cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta IRES IRPEF (e imposta sostitutiva dei forfetari) e IRAP si preannuncia particolarmente complicato Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché: L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita Se l’acconto IRES dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF: Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2023 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi Si ricorda che dal 2022 il limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24 è stato elevato a 2 milioni di euro era già stato aumentato dal Decreto “Sostegni-bis” ed infine stabilito appunto in 2 milioni di euro dal comma 72 dell’art IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo: 1791 – anno di riferimento 2023 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario acconto – seconda rata o in unica soluzione 4034 – anno di riferimento 2023 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione 2002 – anno di riferimento 2023 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione 3813 – anno di riferimento 2023 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale” Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite Si ricorda la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto in favore delle persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa arti o professioni che non applicano il regime forfetario che prevede l’applicazione di una tassa piatta del 15% sugli aumenti di reddito L’applicazione della flat tax incrementale potrebbe essere motivo per ricalcolare l’acconto dovuto insufficienti (se ricalcolati col metodo previsionale) o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.Lgs insufficiente o ritardato versamento degli acconti si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo e gli interessi di mora Tali disposizioni interessano tutti i versamenti fiscali in acconto (e quindi anche cedolare secca imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfettario ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte sui redditi tardivi e insufficienti versamenti possono sempre essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico Si segnala che è in corso di studio la possibilità già per l’acconto in scadenza a novembre 2023 e per alcune categorie di contribuenti di versare il secondo acconto ratealmente e a partire da gennaio dell’anno successivo Si forniranno eventuali chiarimenti e precisazioni Tratto da My SolutionBientina lì, 23/10/2023Studio Mattonai Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento Cookie policy Podcast FOCUS Newsletter Componente Consiglio Direttivo nazionale FEDER.S.P.eV quale prima firmataria del PdL 310 C (presentato il 23 marzo 2018 e ritirato il 10 ottobre 2018) aveva proposto un ricalcolo delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS – al tempo 5.074 euro mensili lordi – con il sistema contributivo al fine di utilizzare i risparmi di spesa per misure di natura assistenziale L’articolo 1 di tale PdL disponeva: “I trattamenti pensionistici obbligatori integrativi e complementari che garantiscano prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio […] i cui importi risultino superare complessivamente […] dieci volte l’integrazione al trattamento minimo dell’INPS sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 Va evidenziato che al tempo la Commissione Lavoro della Camera era a conoscenza (cfr audizione precedente dell’INPS per l’esame dell’AC 1253 prima firmataria sempre l’On.le Meloni) che per i dipendenti della Pubblica Amministrazione assicurata con l’ex INPDAP non è possibile ricostruire tutta la contribuzione versata durante l’attività lavorativa di livello retributivo sin dall’inizio abbastanza elevato con titoli di studio universitari riscattati e pagati con importi notevoli a completo carico del pensionato per incrementare la propria pensione (es medici) potrebbe addirittura essere più favorevole il ricalcolo contributivo Gianni Geroldi e la Dott.ssa Antonietta Mundo (che erano e sono considerati i massimi esperti italiani in materia previdenziale) hanno presentato un approfondimento cioè delle osservazioni puntuali sul PdL 1071 del 6 agosto 2018 presentato da Molinari/D’Uva del Governo Lega/5 Stelle Si trascrivono in sintesi le più dirimenti: le pensioni vigenti da 4.000 euro nette al mese per 13 mensilità al tempo erano 58.000 su un totale di circa 16 milioni il 51,5% di queste pensioni era erogato dalla Pubblica Amministrazione (esercito corpo diplomatico e dipendenti dello Stato e degli enti locali) di cui era difficile avere i dati contributivi se non degli ultimi 5 o 10 anni e quindi ci si deve assumere il “rischio” di applicare il taglio in base ad algoritmi di calcolo che potrebbero essere smentiti se il soggetto avesse conservato le buste paga; impossibile perché mancano totalmente o parzialmente gli estratti conto dei versamenti contributivi relativi ai periodi in cui la pensione è stata calcolata con il metodo retributivo Non si riesce a fare un calcolo preciso e senza l’applicazione completa del metodo contributivo ogni soluzione è arbitraria non in linea con la legge e quindi ricorribile non si è sottratta dal rappresentare che una simile disposizione legislativa volta a disporre il ricalcolo contributivo ora per allora e questo è uno degli aspetti di inconfutabile illegittimità per il motivo che andrebbe a cancellare con un colpo di spugna: Con la recente RI-PROPOSTA dell’On.le Meloni – fatta in campagna elettorale – si vuole colpire i soggetti che sono attualmente percettori di trattamenti pensionistici che superano l’importo di € 100.000 lordi/anno (soggetti che non sono né “parassiti sociali” né tantomeno “gente che ci ha rubato il futuro” come più volte affermato negli ultimi sei mesi del 2018 dall’allora Ministro del Lavoro e Ministro dello Sviluppo economico Di Maio ma sono “gente che ci ha assicurato e ci assicura il futuro”) perché è incontestabile quanto segue: Si tratta di lavoratori che hanno versato e continuano a versare contributi in maggior misura di qualsiasi altro lavoratore: sono cittadini che hanno lavorato per decenni esercitando – ai più alti livelli – delicate e pesanti responsabilità professionali economiche e sociali quale classe dirigente del Paese; sono cittadini che hanno – in costanza di rapporto di lavoro – versato regolarmente i contributi previdenziali nella misura prevista dalle leggi statali vigenti medio tempore; sono cittadini che hanno assolto l’obbligo tributario pagando l’aliquota marginale massima = 43% concorrendo in tal modo a garantire l’erogazione continua e regolare di servizi pubblici essenziali per il benessere ed il progresso della comunità nazionale (istruzione sono cittadini che sono andati in pensione nel rispetto ed in applicazione delle leggi statali vigenti al tempo nell’ambito e nella certezza del rispetto del principio di “legittimo affidamento” (leale ed etica relazione Stato/Cittadino); sono cittadini che continuano a pagare l’aliquota marginale massima dell’IRPEF = 43% anche in costanza di trattamento pensionistico; sono l’unica platea di pensionati che – come evidenzia l’allegata tabella – consegue/percepisce prestazioni previdenziali che sono coperte con la più alta percentuale in assoluto dei contributi versati sono stati assoggettati– unica categoria di contribuenti – a ben quattro prelievi forzosi definiti come “contributi di solidarietà”: nella misura unica del 2% e per un periodo di tre anni trattamenti pensionistici complessivamente superiori a € 74.500 – € 76.500 – € 78.550 lordi/anno; riguardante due scaglioni delle pensioni di importo superiore a € 90.000 – € 150.000 lordi/anno con diversificazioni delle percentuali di prelievo forzoso (5 – 10 per cento) prelievo cassato dalla Corte Costituzionale con sentenza 116/2013; riguardante tre scaglioni delle pensioni di importo superiore a € 91.160,16 – € 130.228,80 – € 195.343lordi/anno con diversificazioni delle percentuali di prelievo forzoso (6 – 12 – 18 per cento); introdotto per il quinquennio 2019-2023 con la legge di Bilancio 2019 riguardante cinque scaglioni delle pensioni superiori a € 100.000 – € 130.000 – € 200.000 – € 350.000 – € 500.000 lordi/anno con diversificazioni delle percentuali di prelievo forzoso (15 – 25 – 30 – 35 – 40 per cento) Quest’ultimo balzello – voluto fortemente dai governanti 5 Stelle/DiMaio con l’adesione silente della Lega/Salvini al di là del risibile plafond di risorse che riesce a rastrellare (mediamente meno di 85 milioni annui a fronte di ben 7/8 miliardi annui erogabili ed erogati per il reddito di cittadinanza!) – è stato presentato dai due partiti come una misura sacrosanta di equità/giustizia sociale: sic!! Si tratta infine di pensionati che – sia nel corso dell’esercizio della loro professionalità dirigenziale svolta in attività di servizio per 38-40 anni e più sia nel corso di un periodo di quiescenza mediamente pari a 22/23 anni – presentano un background finanziario ammontante a 3,8/4 milioni di euro così suddivisi: Il trattamento di pensione per il periodo medio di 22/23 anni al netto dell’Irpef (che è il costo effettivo a carico dell’INPS Nel settore previdenziale sono in campo – e non se ne parla mai – anche le “pensioni super ricche” prestazioni che hanno un differenziale ricevuto contro versato superiore anche al 50% (prepensionamenti per crisi aziendali o per altri motivi sociali non si può non evidenziare che sono numericamente tantissime che sono vigenti da ben oltre 35-40 anni e che riguardano sono andate in pensione a 31-32 anni di età con 14 anni 6 mesi e 1 giorno di contributi e che percepiranno la pensione per oltre 40-50 anni in rapporto alle loro aspettative di vita cumulando oltre 600.000 euro di pensione a fronte di non più di 100.000 euro di contributi cioè il 20% di quanto sarà ricevuto nell’arco della vita Le “pensioni baby” costano complessivamente 9-10 miliardi di euro a fronte di non più di 2 miliardi di euro di contributi versati!! Non si può inoltre non evidenziare anche la eclatante situazione delle prestazioni pensionistiche di 3.000 euro mensili – circa 700.000 – che sono in pagamento tra 38 e 41,5 anni!! Prestazioni pensionistiche che comportano un costo annuo di 26-28 miliardi di euro Sorge spontanea una domanda: perché queste eclatanti situazioni vengono ignorate come non esistessero Eppure queste comportano miliardi di esborsi a fronte di contributi versati o largamente insufficienti o addirittura pari a zero rispetto alla entità dei predetti esborsi!! Le politiche penalizzanti nei confronti dei pensionati della classe medio-alta che hanno svolto anche una funzione di ammortizzatore sociale durante le recenti crisi e continuano a farlo sostenendo figli e nipoti con una spesa annua di circa 10 miliardi sono un segnale negativo che incentiva i giovani all’economia sommersa stimata dall’ISTAT per il 2015 in 190 miliardi di cui l’evasione e l’elusione contributiva per contributi previdenziali non versati pesano per quasi 11 miliardi Sommando ai 190 miliardi i dati relativi alle attività illegali stimate in oltre 17 miliardi l’economia non osservata del nostro paese è valutabile in 207,6 miliardi che mostra di voler colpire i pensionati che hanno versato più contributi quando non hanno più la possibilità di difendersi La sua inaffidabilità nel tempo a mantenere fede alle regole che ha stabilito alimenta la sfiducia e l’economia sommersa e la sua inefficienza e inefficacia a non contrastare come servirebbe le attività in nero e illegali Si riporta di seguito – a dimostrazione della sensibilità sociale della classe dirigente (e dei quadri) del Paese che non si chiama fuori – la proposta presentata formalmente in occasione del 57° Congresso Nazionale della FEDER.S.P.eV. svoltosi a Verona dal 16 al 20 giugno 2022 avvalorante la partecipazione concreta e solidale verso una situazione di preoccupante impoverimento progressivo delle risorse umane idonee a supportare adeguatamente il sistema produttivo italiano Il problema più grave che attanaglia la comunità nazionale in quanto pervasiva e invasiva di tutte le sfaccettature della vita quotidiana (lavoro etc.) è l’inverno demografico in cui è caduta dopo il 2000 la popolazione italiana Se continuerà la diminuzione delle nascite anche nei prossimi trent’anni nel 2050 gli abitanti saranno circa 50 milioni con oltre 20 milioni di anziani Chi pagherà le prestazioni pensionistiche con il drastico calo dei lavoratori attivi versanti contributi previdenziali verosimilmente insufficienti Conseguenza: non sostenibilità del sistema previdenziale Per invertire tale tendenza negativa occorre introdurre politiche di contrasto con una rivoluzionaria proposta che non potrà di certo essere contestata da chi si definisce un vero cittadino che ha a cuore le sorti future e il benessere del proprio Paese condizione ed atteggiamento di cui la classe dirigente – attiva ed in quiescenza – si fa consapevolmente carico: si tratta di canalizzare gli importi derivanti da prelievi forzosi generali ed universali su tutti i redditi al di sopra dei 55 mila euro all’anno (a crescere gradualmente con l’aumento degli importi relativi) verso erogazioni a sostegno delle famiglie che fanno nascere più figli calibrandole in aumento proporzionalmente con la numerosità degli stessi Una distribuzione diffusa di tali prelievi forzosi su tutti i sottoindicati contribuenti consentirebbe di reperire un plafond più consistente di risorse utili e finalizzate a costituire un fondo ad hoc per contrastare la denatalità in modo da assicurare nel medio e lungo termine la stabilità e la sostenibilità del sistema previdenziale Sono complessivamente 1.922.882 i contribuenti rientranti nelle classi di reddito interessate: A fronte di questa disponibilità di concorso concreto della classe dirigente (e dei quadri) per contrastare il declino demografico ed economico del Paese espressione e testimonianza di un’autentica Welfare Community lo Stato dovrebbe destinare risorse annue graduali (fino ad un massimo dell’1% del PIL così da mettere in campo a percorso completato un coacervo di risorse annualmente pari a 25 miliardi di euro in sede di audizione alla Camera dei Deputati rispetto alla proposta Meloni per il ricalcolo delle pensioni ricche un dirigente generale dell’INPS – oltre ad avere affermato che il ricalcolo del periodo retributivo è impossibile – ha dichiarato che per le pensioni lorde superiori a 100.000-120.000 euro annui Premialità per le tecnologie cyber provenienti da paesi Ue e Nato negli appalti pubblici Nasce in Texas il nuovo comune di Starbase che qualcuno ha già ribattezzato Musk city … Non solo Ops di Mediobanca su Banca Generali Ecco i capitoli di spesa pubblica che Trump intende tagliare e quali quelli che intende … Leggi il numero completo del quadrimestrale di Start Magazine Marzo – Giugno2025 Start Magazine è il magazine online dedicato all'innovazione ed alla crescita Start Magazine vuole parlare di crescita e sviluppo dopo anni spesi a parlare di crisi e vuole farlo partendo da una delle parole chiave più importanti: l'innovazione Fanno parte del nostro network editoriale: cfnews.it utilizza cookie tecnici propri necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie analitici di terze parti, elaborati direttamente da Cassa Forense, per analizzare il traffico sul sito in forma aggregata e anonima. E' possibile acconsentire all'utilizzo di tali cookie oppure modificarne le impostazioni consultando la nostra privacy policy sull'utilizzo dei cookie la Corte di Cassazione ha risposto affermativamente Il caso giunto al vaglio del Supremo Collegio riguardava un avvocato che aveva convenuto in giudizio Cassa Forense lamentando il fatto che questa come determinato in fase di prima erogazione di una pensione contributiva da tempo in pagamento ribadita la natura privatistica di Cassa Forense a seguito degli originari conteggi inviatigli dalla stessa Cassa e da lui accettati l’Ente si era obbligato a corrispondergli la pensione nella misura così fissata in applicazione dello schema privatistico “proposta contrattuale - accettazione” invocando al proposito la violazione del principio dell’affidamento estensibile alle Casse professionali proprio a ragione della loro natura privatistica Nel rigettare il ricorso la Suprema Corte ha preliminarmente affermato che come risulta pacifica la natura di ente di diritto privato di Cassa Forense è altresì innegabile la natura pubblica dell'attività dalla medesima svolta che il processo di privatizzazione che ha coinvolto l'ente previdenziale non ha mutato "la natura assolutamente indisponibile ed inderogabile delle norme -di legge o regolamentari- disciplinanti la prestazione professionale alla quale non si può applicare lo schema privatistico proposta contrattuale-accettazione" atteso che ben può ridursi il trattamento pensionistico già in fase di erogazione si tratti di commisurare l’ammontare delle prestazioni ai contributi effettivamente versati ha quindi riconosciuto in capo a Cassa Forense il potere/dovere di procedere alla rettifica della liquidazione della pensione chiarendo peraltro che siffatto potere può essere esercitato nel limite temporale della prescrizione decennale A tale ultimo riguardo la Corte richiama una sua precedente pronuncia nella quale è stato chiarito che in materia di previdenza forense non essendovi una specifica norma che consenta a Cassa Forense di rettificare la misura della pensione senza limiti temporali (a differenza di quanto previsto per le gestioni previdenziali affidate all'INPS) tale potere debba esercitarsi nei limiti della prescrizione decennale L'individuazione di tale limite è stato a sua volta desunto dall'articolo 20 della L in forza del quale l'ente previdenziale può controllare che vi sia corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dagli iscritti limitatamente agli ultimi 10 anni diritti e onorari del gratuito patrocinio possono essere compensati con i contributi previdenziali grazie alla L Pignoramento pensione: limiti e tutele per il debitore pensionato Le pensioni non sono completamente pignorabili: la legge tutela il debitore pensionato garantendo un minimo vitale non soggetto a.. Scopri le novità della Riforma previdenziale forense 2025: contribuzione modulare volontaria aliquote aumentate e semplificazioni operative C.F.80027390584 - Copyright © 2025 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Tutti i diritti riservati Comitato di Redazione Il taglio della pensione di reversibilità in caso di cumulo con altro reddito del beneficiario non può essere più alto del reddito stesso enunciato dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 2022 La Corte Costituzionale aveva definito illegittima la legge 335/1995 nella parte in cui in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi non prevede un limite alla decurtazione effettiva rapportato alla concorrenza dei redditi stessi al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati Il punto controverso riguardava i parametri utilizzati per stabilire le percentuali di decurtazione della pensione di reversibilità a fronte di redditi aggiuntivi del beneficiario indicati nella Tabella F allegata alla legge 335/1995 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale la decurtazione non può comportare una riduzione superiore ai redditi percepiti Ricalcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate col sistema misto alle Forze di polizia ad ordinamento civile Si concretizzano i risultati della battaglia condotta dal SIULP per la rimozione delle sperequazioni di carattere previdenziale all’interno del Comparto Sicurezza e Difesa Nel rivendicare con orgoglio questo risultato vogliamo ricordare a tutti i colleghi come lo stesso fosse da noi ritenuto pregiudiziale rispetto persino alla conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, come risulta dal documento finale del Direttivo Nazionale del Siulp, approvato all’unanimità nella seduta del 27 ottobre Possiamo oggi affermare che finalmente è stata fatta giustizia per i colleghi già in pensione e per coloro che andranno in pensione in futuro Su nostra richiesta, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare con prot. 0001489 del 24 marzo 2022 che in considerazione del disposto di cui all’art 1 commi 101 e 102 della Legge 30 dicembre 2021 n fa presente che la rideterminazione dell’assegno pensionistico per il personale interessato avverrà a cura dell’Inps per chi è cessato dal servizio dal 1° ottobre 2005 e a cura della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento per il personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 1996 al 30 settembre 2005 l’INPS ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 1 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” concernente l’Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1 spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile L’Istituto chiarisce che per effetto di quanto dispone l’articolo 1 in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto deve essere determinata considerando l’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data con applicazione dell’aliquota annua del 2,44 per cento Il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022 La circolare soggiunge che “tenuto conto della formulazione letterale dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 e del correlato stanziamento di spesa di cui al successivo comma 102 l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021 a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni considerata anche la recente giurisprudenza della Corte dei Conti[1] la norma in esame non assume valenza di interpretazione autentica con riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 54 del D.P.R 1092/1973 nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile ma è volta a ricondurre i relativi trattamenti pensionistici nell’alveo della specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010 183 – disposizione richiamata dal comma 101 in esame che armonizza la tutela pensionistica all’intero comparto Difesa e Sicurezza I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n 234/2021 saranno quindi determinati applicando alla quota retributiva di cui all’articolo 1 la predetta aliquota annua del 2,44 per cento Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento verranno corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022) senza diritto alla corresponsione degli arretrati Il nuovo pagamento di base 2023-2027 continuerà a essere erogato sulla base dei titoli Pac all’aiuto Il pagamento di base è l’unico pagamento a essere legato ai titoli mentre tutti gli altri quattro pagamenti non sono legati ai titoli (eccetto il pagamento ridistributivo che richiedono il possesso di almeno un titolo) che possiedono i titoli nel 2022 li mantengono mentre quelli che ne sono sprovvisti potranno acquistarli sul mercato o accedere alla riserva nazionale 20232 ha comunicato le operazioni di calcolo con cui sono stati aggiornati i valori dei titoli Pac per il periodo di programmazione 2023-2027 specificando che tali operazioni sono state eseguite per singolo titolo e che comportano una rideterminazione del valore di tutti i titoli validi nel Registro Nazionale Titoli al 31 dicembre 2022 senza provocare alcuna variazione del loro numero identificativo e della loro quantità L’aggiornamento dei titoli entra in vigore dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2027 La procedura di rideterminazione del valore dei titoli è stata eseguita nelle seguenti fasi Le operazioni di ricalcolo dei titoli sono svolte a livello di singolo titolo e non a livello di azienda Il valore dei titoli va adeguato al nuovo massimale Il fabbisogno finanziario necessario è finanziato: 1) dal tetto massimo di € 2.000; 2) dalla riduzione della differenza tra il valore unitario dei titoli e l’importo unitario medio I titoli di valore compreso tra l’85% e il 100% dell’import unitario medio non subiscono l’applicazione della convergenza; quindi Il nuovo valore unitario dei titoli per ogni agricoltore è calcolato il valore dei nuovi titoli è determinato sommando il loro valore storico e il relativo pagamento percepito per il greening per ogni agricoltore riproporzionato in base al budget per il sostegno di base gli agricoltori con un valore dei titoli più elevato continueranno a beneficiare di un sostegno più elevato e gli agricoltori con un valore dei titoli più basso continueranno a beneficiare di un sostegno più basso Bisogna tener conto che il nuovo massimale nazionale del pagamento di base è passato da 2.074.792.000 di euro del 2022 a 1.678.197.054,70 di euro del quinquennio 2023-2027 L’adeguamento del valore dei titoli al nuovo massimale nazionale annuo comporta una riduzione del valore di tutti i titoli del 18,8% Ue 2021/2115 stabilisce che ciascuno Stato membro entro il 2026 fissa un livello massimo per il valore dei singoli titoli L’Italia ha fissato tale valore a 2.000 euro a partire dall’anno di domanda 2023 (art tutti i titoli che hanno un valore superiore a € 2.000 vengono portati al valore unitario massimo in questione L’importo così recuperato (€ 2.085.340,82) è utilizzato per finanziare gli aumenti dei titoli di valore basso In Italia i titoli di valore superiore a 2.000 euro sono pochi ma in alcuni casi raggiungono anche 40.000 euro a titolo Si tratta prevalentemente di agricoltori che possedevano titoli speciali che nel 2015 sono stati convertiti in titoli ordinari abbinati su pochi ettari L’impatto per questi agricoltori è rilevantissimo anche perché – dopo l’applicazione del tetto ai titoli – subiscono la convergenza I titoli 2023-2027 rimarranno differenziati sulla base del loro valore storico ma l’Italia dovrà innalzare i titoli di valore basso al 85% del valore medio nazionale entro il 2026 Questo processo si chiama convergenza interna dei titoli L’obiettivo finale del nuovo modello di sostegno della Pac è di ridurre le differenze del valore unitario di ciascun titolo rispetto all’importo unitario medio nazionale la determinazione del valore dell’importo unitario medio nazionale che è stato fissato da Agea in 164,12 euro calcolato dividendo: Questo valore è molto inferiore al valore medio nazionale dei titoli del 2022 in conseguenza del nuovo massimale nazionale del pagamento di base che è passato da € 2.074.792.000,00 del 2022 a € 1.678.197.054,70 del 2023-2027 il processo di convergenza ha richiesto il calcolo del fabbisogno finanziario dei titoli che si pongono al di sotto dell’importo unitario medio Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere entro l’anno di domanda 2026 e quello unitario dei titoli sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di eguale valore Tale meccanismo prevede che il valore dei titoli che si pongono al di sopra dell’importo unitario medio (€ 164,12) diminuisca progressivamente nel corso degli anni mentre il valore dei titoli al di sotto aumenti progressivamente fino a raggiungere l’85% dell’importo unitario medio La riduzione del valore dei titoli che si posizionano al di sopra dell’importo unitario medio non può essere superiore al 30% (escludendo la riduzione determinata dall’applicazione del valore unitario massimo ai titoli) facendo comunque salva la possibilità di applicare una riduzione maggiore qualora ciò si rendesse necessario per raggiungere il valore minimo dei titoli entro l’anno di domanda 2026 si procede prima ad aumentare la percentuale di riduzione del valore dei soli titoli che non hanno ancora raggiunto la percentuale di riduzione del 30% e solo qualora tale operazione non si sia rivelata sufficiente a reperire le risorse necessarie si procede ad aumentare la percentuale di riduzione anche oltre la soglia del 30% dimostra l’applicazione dei criteri sopraesposti Il Registro Titoli 2022 contiene titoli del valore di € 113,53 L’adeguamento del valore dei titoli al nuovo massimale nazionale comporta una riduzione del valore di tutti i titoli del 18,8% Poi si applica l’aumento del valore dei titoli per giungere all’85% dell’importo unitario medio che è pari a 139,50 euro Il Registro Titoli 2022 contiene titoli del valore di € 195,55 Quelli di valore compreso tra l’85% e il 100% dell’importo unitario medio non subiscono l’applicazione della convergenza il valore del titolo rimane invariato per tutti i cinque anni a € 158,78 e diminuisce del 18,8% rispetto al valore 2022 Il Registro Titoli 2022 contiene titoli del valore di € 432,96 La riduzione del valore dei titoli che si pongono al di sopra del valore medio unitario avviene in modo proporzionale rispetto alla distanza del titolo dal valore medio prendendo in considerazione solo la parte eccedente il predetto valore medio il valore del titolo diminuisce a € 255,44 nel 2026 con una perdita 27,3% rispetto al titolo rimodulato e del 41% rispetto al valore 2022 Il Registro Titoli 2022 contiene titoli del valore di € 1.294,16 con una perdita massima del 30% (stop loss) il valore del titolo diminuisce a € 734,17 nel 2026 con una perdita del 30% rispetto al titolo rimodulato (stop loss) e del 43,3% rispetto al valore 2022 Il Registro Titoli 2022 contiene titoli del valore di € 4.526,29 I titoli che hanno un valore superiore ad € 2.000 Poi si procede all’adeguamento del valore dei titoli al nuovo massimale nazionale che comporta una riduzione del valore di tutti i titoli del 18,8% la riduzione del valore dei titoli che si pongono al di sopra del valore medio unitario avviene in modo proporzionale rispetto alla distanza del titolo dal valore medio il valore del titolo diminuisce a € 1.400 nel 2026 con una perdita del 30% rispetto al titolo rimodulato (stop loss) e del 69,1% rispetto al valore 2022 La Circolare Agea comunica l’avvenuta pubblicazione dei titoli aggiornati per il periodo di programmazione 2023-2027 nel Registro Nazionale Titoli consultabile nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) precisa tutti i titoli sono nello stato “provvisorio” e che sarà data notizia della definitività dei titoli pubblicati e dell’apertura delle procedure di trasferimento titoli 2023 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome Un modo semplice per cercare un'azienda o un prodotto RSS Error: A feed could not be found at `https://shop.newbusinessmedia.it/pages/ultimi-libri-edagricole`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=utf-8` Va subito sottolineato che della parte economica del suddetto contratto Scuola devono beneficiare anche coloro che sono andati in pensione durante quel triennio: non solo gli arretrati naturalmente con riferimento al periodo in cui erano ancora in servizio ma anche il ricalcolo dell’assegno pensionistico e del Tfs per quanto concerne la “liquidazione” Il compito degli aggiornamenti della progressione di carriera anche a beneficio di coloro che sono andati in quiescenza durante il triennio di vacanza del nuovo contratto è stato assegnato alle segreterie scolastiche con l’Inps che ha fornito indicazioni e procedure con il consenso degli Uffici scolastici territoriali (gli ex Provveditorati agli studi) e dello stesso Ministero dell’istruzione se per il ricalcolo del Tfs (“buonuscita”) la situazione è a buon punto caricando da parte delle segreterie scolastiche su “passweb” un “ultimo miglio” aggiornato con il nuovo contratto (sembra che alcune scuole abbiano già completato) invece per il ricalcolo pensionistico le segreterie lamentano di non essere state formate alla riqualificazione delle pensioni gli Ambiti territoriali non se ne occupano direttamente l’Inps attende i dati forniti dalle segreterie scolastiche – alle quali effettivamente è stato demandato questo compito ma che come si sa sono spesso oberate di lavoro con varie incombenze che hanno invece tempistiche ben precise – e il Mim non dà alcuna istruzione (almeno fornendo una scadenza entro cui accreditare ai pensionati quanto spetta e che scaturisce da un accordo sul rinnovo contrattuale sottoscritto dallo stesso Ministero dell’istruzione) i pensionati che subiscono una duplice beffa: la prima non avere beneficiato del rinnovo contrattuale quando ancora erano in servizio (ormai triste consuetudine quella del rinvio la seconda beffa quella di non percepire quanto spetta loro di diritto una volta rinnovato in ritardo il contratto dopo che erano andati in quiescenza in quanto anche volendo… non possono scioperare Qualcuno forse aspetta il bis dell’esito dei pensionamenti relativi al triennio 2016-2018 che invece spetta anche a quei pensionati. Le scuole se non messe in condizione di operare – e con una scadenza precisa con riferimento al triennio su cui stanno lavorando il 2019-2020-2021 – forse non faranno mai il ricalcolo: ecco la situazione di “stallo” Sciandrone consiglia di scrivere all’ultima scuola dove si è prestato servizio Il sindacalista della Uil Scuola sottolinea che quello che facevano gli ex provveditorati ora è stato demandato alle segreterie scolastiche aggiungendo che a loro volta le scuole dovrebbero chiedere eventuali dati agli Ambiti territoriali di appartenenza (almeno per esempio fornire dati di “riscatti” pregressi) soprattutto nel comparto Scuola (e parlo in generale che anzi da qualche anno – soprattutto da quando Pino Turi aveva assunto la carica di segretario generale della Uil scuola prima di “passare il testimone” circa un anno fa a Giuseppe D’Aprile ma il riferimento non è soltanto al comparto Scuola – ha più volte contrastato le politiche neoliberiste e rispetto a Governi diversi – quindi senza speculazioni di tipo politico – ha assunto posizioni non propriamente “morbide”) sento sindacalisti che dicono frasi che somigliano a queste: ‘abbiamo chiesto ma non ci ascoltano’ oppure ‘è un diritto ma purtroppo viene ignorato’ Chiedere senza ottenere risultati (in passato anche senza risposta) consigliare di scrivere personalmente “letterine” di sollecito (un lavoratore o un pensionato vorrebbero il sostegno del sindacato soprattutto se si è iscritti a una organizzazione sindacale è quest’ultima che deve provvedere a scrivere magari affiancando il proprio associato) non è sufficiente del ricalcolo di pensioni e “liquidazioni” è in effetti un problema difficilmente gestibile dalle OO.SS in quanto tra i loro iscritti ci sono anche lavoratori del personale Ata non soltanto insegnanti e pensionati della scuola ed evidentemente non si vuole fare ricadere l’intero peso della questione sulle segreterie in effetti spesso con personale numericamente inadeguato per le mansioni da svolgere i sindacati dovrebbero però fare sentire la propria voce ai “vertici” Ambiti territoriali degli Uffici scolastici regionali e anche lo stesso Ministero Secondo noi occorre (e le organizzazioni sindacali hanno il compito di farsene carico per tutelare lavoratori e pensionati coinvolti) fissare una tempistica certa non tanto dai vari Ust (il che determinerebbe soluzioni al problema in modo differenziato da provincia a provincia) ma dallo stesso Ministero dell’istruzione (oppure dall’Inps da cui però non dipendono direttamente le segreterie scolastiche) magari tramite apposita circolare affidando poi agli Ambiti territoriali il compito di rapportarsi con le scuole Un’assunzione di responsabilità e la volontà di remare tutti nella direzione che porta alla risoluzione del problema per evitare che anche per i pensionati nel triennio dal 2019 al 2021 finisca come per quelli del triennio 2016-2018 i quali non hanno avuto né arretrati né nuovo inquadramento senza ricalcolo di liquidazione e della pensione dice nell’intervista il responsabile nazionale Pensioni e previdenza della Uil Scuola evidenziando che “le scuole a meno che non ricevano l’autorizzazione di un ente superiore non possono più provvedere a fare l’inquadramento” Ma ovviamente anche per i pensionati dal 2016 al 2018 è necessario trovare un’adeguata soluzione Insomma ai sindacati si chiede maggiore incisività Magari cercando di spingere per un ritorno alla ‘concertazione sociale’ con il governo di turno Un metodo di gestione delle politiche del lavoro e delle relazioni sindacali che si caratterizza nel confronto (effettivo) tra governo organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e che dovrebbe produrre un loro consenso preventivo sulle decisioni politiche ed economiche da adottare Qualcuno pensa che negli anni ’70  – nel 1970 era stato introdotto lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) che le politiche neoliberiste di questi decenni hanno cercato di smantellare – e negli anni ’80 prima della divisione sindacale a causa del “congelamento” di alcuni punti della cosiddetta “scala mobile” i segretari generali dei tre sindacali “confederali” avrebbero accettato frasi come quelle riportate prima che Luciano Lama (in quegli anni segretario generale della Cgil) avrebbe allargato le braccia di fronte a frasi come ‘abbiamo chiesto ma non ci ascoltano’ oppure ‘è un diritto ma purtroppo viene ignorato’ Se i lavoratori e i pensionati (categoria più fragile) non vengono tutelati nei loro diritti e non sentono la vicinanza delle organizzazioni sindacali allora forse qualcuno potrebbe pensare che è arrivato il momento… di acquistare una scorta di “gilet gialli” > ​SCOPRI TUTTI I NOSTRI CORSI 75 del 21 aprile 1949 | P.IVA 02204360875 | Direttore responsabile Alessandro Giuliani Cerchiamo di capire quando occorre effettuare una verifica e riconteggiare l’importo del contributo di costruzione previsto dall’articolo 16 del Testo Unico Edilizia D.P.R sia lato Pubblica Amministrazione che cittadino Per comprendere meglio la questione è opportuno ricordare alcune definizioni e principi riguardanti l’obbligo di versare questo contributo di costruzione a volte soprannominato “Bucalossi” in quanto istituito dalla L L’articolo 16 del DPR n. 380/2001 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire, attraverso il pagamento di un contributo di costruzione composto da due componenti da quantificare in funzione di diverse variabili e tipologia di intervento edilizio: Solitamente sono anche soprannominati “oneri concessori” per semplicità in quanto istituiti assieme alla Concessione edilizia con L 10/1977 e mantenuti nel vigente DPR 380/01 Quando si arriva alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire (il discorso vale anche per SCIA e CILA quando vi sia debenza onerosa) nell’istruttoria viene effettuato il conteggio dei predetti oneri concessori qualora dovuti e il Comune provvede a comunicare tale quantificazione con apposito atto L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n 12/2018 ha definitivamente affermato che gli atti con cui la Pubblica Amministrazione stabilisce e liquida il contributo di costruzione (ai sensi dell’art 16 DPR 380/01) non hanno carattere autoritativo Gli atti di liquidazione oneri concessori e di urbanizzazione non rappresentano un’espressione di un potere pubblicistico ma costituiscono l’esercizio di una facoltà legata alla pretesa creditizia riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire: data la sua natura onerosa formatasi all’interno di una relazione obbligatoria di parità sugli atti di conteggio e rettifica degli oneri concessori non si applicano né le disposizioni sull’autotutela previste dall’articolo 21-nonies della legge numero 241 del 1990 né le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti amministrativi di imperio Nella pronuncia di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n nonostante il carattere paritetico della relazione “il Comune ha l’obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione venga eseguita nel modo più corretto sin dal principio,” poiché ciò mira a tutelare la fiducia che il privato deve avere nell’operato dell’amministrazione stabilito al momento del rilascio del permesso di costruire A) Quando il permesso di costruire scade con il suo rinnovo o con una variante al titolo edilizio che aumenta il carico urbanistico (Consiglio di Stato Ad nell’atto iniziale di determinazione si è verificato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla normativa vigente in quel momento (vedi Consiglio di Stato n l’amministrazione pubblica può sempre rettificare l’importo del contributo nel caso in cui sia stato erroneamente calcolato richiedendo o rimborsando la differenza entro il termine di prescrizione decennale ordinario (articolo 2946 del codice civile) che inizia dalla data di rilascio del permesso edilizio senza incorrere in alcuna decadenza (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria numero 12/2018) Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è connesso all’intervento edilizio pertanto va richiesta la restituzione entro certe condizioni e termini Vediamo i casi in cui sia stato effettuato il pagamento di oneri per opere edilizie in tutto o in parte non realizzate, e quando sia possibile ottenere la loro restituzione vediamo le condizioni e le tempistiche per poter ottenere la restituzione dell’eventuale contributo concessiorio Devo premettere invece che forma eccezione l’ipotesi in cui la partecipazione agli oneri di urbanizzazione sia derivante da un’obbligazione non già imposta ex lege ma assunta con un accordo (convenzione) nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale (Cons Possono aprirsi due scenari in base alla loro parziale o totale mancata realizzazione relativa ai titoli edilizi ordinari: Una chiara risposta è stata ribadita nella sentenza TAR Pescara n ma anche dalla costante giurisprudenza (Consiglio di Stato n Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto sorge in capo alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e il diritto del privato a pretenderne la restituzione è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare La giurisprudenza sul punto ha pure precisato che la restituzione richiesta dal cittadino sorge anche in caso di trasformazione edilizia avvenuta in parte rispetto a quanto autorizzato o legittimato dal titolo edilizio (Cons La giurisprudenza è concorde pure nel ritenere che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati per cui l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (ex multis Consiglio di Stato n Infatti in caso di parziale esecuzione dell’attività edificatoria rispetto a quella autorizzata dal titolo consente al soggetto titolare il ricalcolo del contributo e la restituzione riferita alla parte non realizzata Di fatto non è proprio semplice applicare questo criterio di principio perchè occorrerà effettuare in questo ordine: E’ doveroso rammentare la delicatezza del ricalcolo degli oneri della restituzione totale e parziale degli oneri concessori nonchè delle richieste di rettifica per errori Infatti proprio perchè si tratta di somme anche consistenti da entrambe le parti gli attori si devono porre la dovuta attenzione fin da subito nella quantificazione del contributo di costruzione sia per la parte di oneri di urbanizzazione che costo di costruzione Infatti poi la vera fatica ci sarà quando una parte deciderà di agire verso l’altra Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliareCONTATTI E CONSULENZE L'importo dovuto per sanatoria ha funzione riparatoria per mancata corresponsione degli oneri e sanzionatoria del comportamento Quali criteri stabiliscono l'esonero dal pagamenti di oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione per villette Permesso di costruire è autonomamente efficace dal rilascio e prescinde dal suo mancato ritiro o pagamento degli oneri Note Legali Privacy Policy Cookie Monta la rabbia tra i tanti pensionati della scuola che hanno lasciato il servizio tra il 2016 e il 2021 e hanno scoperto di non avere mai ricevuto aumenti di stipendio arretrati e ricalcolo della pensione: delle somme che a seguito dell’approvazione dei nuovi contratti (2016/18 e 2019/21) dovevano essere loro corrisposte in modo proporzionale considerando l’entrata in vigore dei contratti fino al pensionamento dell’insegnante o Ata per coloro che hanno terminato di lavorare nel 2016 e 2017 gli importi sono addirittura finiti nel dimenticatoio Per fare il punto della situazione, La Tecnica della Scuola ha intervistato l’esperto in materia Francesco Sciandrone responsabile Pensioni e Previdenza della Uil Scuola Rua che ha consigliato i pensionati diretti interessati di rivolgersi direttamente all’ultima scuola dove hanno prestato servizio prima di lasciare la nostra testata giornalistica è in grado di mettere a disposizione il modello da inviare alle scuole (predisposto dalla Uil Scuola Rua) per rivendicare le somme mai ricevute Il primo modello riguarda coloro che sono andati in pensione negli anni 2016 e 2017 e non hanno ricevuto (per intero o in parte) aumenti di stipendio Il secondo modello è rivolto ai docenti e Ata che hanno lasciato il lavoro nella scuola nel 2019 e non hanno ricevuto totalmente o in parte aumenti di stipendio arretrati e ricalcolo dell’assegno di quiescenza “Il modello – spiega Francesco Sciandrone – va indirizzato al dirigente scolastico dell’ultima scuola di servizio va completato nelle parti mancanti e va specificata quale causa di pensionamento è stata adottato” “La prima parte che ogni pensionato dovrà completare riguarda i raggiunti limiti di età (67 anni); la seconda se la pensione è stata anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini); la terza opzione è sull’eventuale adesione a Quota 100 (62 anni di età e 38 di contribuzione); la quarta la possibile opzione prescelta relativa a Quota 102 (64 anni di età e 38 di contribuzione) va inserita la data di presentazione della domanda e la firma” “Sarebbe anche meglio – conclude il sindacalista della Uil Scuola Rua – che il pensionato invii il modello all’ultima scuola dove ha prestato servizio tramite una Pec poiché equivale ad un documento ufficiale recepito dall’istituzione scolastica” Gen 21, 2022 | Ladispoli, Politica “Che i comuni non riescano ad avere un controllo preciso delle entrate è storia nota in parte imputabile alla carenza di risorse per porre in essere azioni adeguate Continuiamo infatti a vederci recapitate cartelle esattoriali duplicate (nonostante siano state pagate) con importi errati o che contengono comunicazioni “ambigue” per il cittadino contribuente Nonostante le sollecitazioni del Movimento Civico Ladispoli Cittá l’amministrazione Grando continua a fare orecchie da mercante senza intraprendere alcuna azione che possa risolvere il problema o indirizzare i cittadini verso una corretta lettura delle cartelle stesse In questo lungo periodo che ha visto complicarsi le storie personali di ciascuno ricevere comunicazioni contraddittorie e allarmanti (visti gli importi e la perentorietà) da parte dell”Ente non va certo nella direzione del riconnettere il tessuto sociale e culturale di Ladispoli come invece lascia intendere Grando pronto addirittura a ripresentarsi al cospetto della città Lo farà probabilmente tagliando qualche nastro e aumentando di qualche decina di metri le strade riasfaltate dando l’impressione di una “giunta del fare” che quando però deve relazionarsi direttamente al cittadino “non fa che commettere errori” Ma c’è anche del comico nell’inadeguatezza di questo esecutivo capitano da Grando Tra le cartelle scriteriate recapitate anche durante le feste ai cittadini ne è arrivata persino una al nostro movimento civico paghiamo regolarmente la TARI sui locali utilizzati per svolgere attività politica se non fosse che l’avviso riguarda una bolletta pagata per l’intero su cui l’amministrazione Grando ha fatto un ricalcolo postumo chiedendoci di integrare il precedente importo con un euro “Un nichelino per un tuo pensiero” nel pagare questo ulteriore euro chiesto fuori tempo massimo abbiamo immaginato di investirlo per cercare di capire se dietro questa pioggia di avvisi ci sia l’indefesso stakanovismo di una giunta che fa rombare il motore (senza accorgersi che qualcuno dietro sta tossendo per il fumo) o se siamo solo di fronte all’ennesimo atto di inadeguatezza e scarsa competenza di chi ci governa” ServizioServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùLa misura per i figli È da giorni che circolano in Rete le richieste di chiarimento sui ritardi nelle erogazioni della mensilità di maggio dell’assegno unico gli importi spettanti che solitamente invece arrivavano intorno a metà mese soprattutto quelle numerose che dalla misura ricevono centinaia di euro è intervenuto sul punto anche il presidente del Forum delle associazioni familiari Adriano Bordignon: «La puntualità per il versamento è vitale per arrivare a fine mese senza avere l'acqua alla gola Per molte famiglie l’assegno unico è anche un modo per sostenere il costo del caro vita dai beni primari a quelli per la prima infanzia» che comunque hanno interessato una platea contenuta di utenti rispetto al numero complessivo di assegni erogati mensilmente Tutto ciò ha portato a registrare un leggero slittamento rispetto alle date previste Va detto che i conguagli sono prevalentemente positivi (quindi a credito per le famiglie): 512 mila famiglie riceveranno un’erogazione aggiuntiva per una erogazione in più da parte di Inps pari a circa 140 milioni di euro il conguaglio a credito comporterà circa 272 euro in più a famiglia le ipotesi di recupero sono più limitate e riguardano 378 mila nuclei familiari In media in questo casi ci sarà una decurtazione dell’assegno di 41 euro «Chi risulta a debito dovrà restituire gli importi erogati ma non spettanti pari a non più di un quinto del debito complessivo» le finestre di pagamento sono due: dal 10 al 20 di ogni mese viene corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente mentre dal 20 al 30 di ciascun mese (e siamo di fatto in questa finestra) quello per le nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che - rispetto al mese precedente - subiscono variazioni i nuclei beneficiari di un assegno unico che è stato oggetto di ricalcolo anche se ricevevano solitamente l’assegno nel corso della prima finestra di pagamento questo mese lo riceveranno tra il 20 e il 30 del mese «Chiediamo più rispetto però per le famiglie che la causa è nei conguagli che stanno rallentando l’accredito delle somme spettanti perché le verifiche non sono state fatte per tempo?» dichiara di essere al lavoro per risolvere il problema: «A marzo dello scorso anno - racconta Caridi di Inps - siamo partiti di corsa con le erogazioni I conguagli non potevano che essere fatti su base annuale Ora abbiamo chiesto ai nostri uffici tecnici di rivedere il processo per evitare il maxi conguaglio annuale e fare in modo che le modifiche vengano assorbite subito dal mese successivo rispetto a quando vengono inserite nel sistema» gli utenti interessati dai conguagli riceveranno una specifica comunicazione (un sms e/o una e-mail) che li informerà dell’avvenuta variazione potranno visualizzare le modalità di ricalcolo anche nella procedura dell’assegno unico accendendo sul sito Inps con le proprie credenziali Tra le motivazioni che possono aver dato luogo al ricalcolo c’è ad esempio la liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza sulla base del valore dell’Isee presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio Oppure sono stati adeguati gli importi legati a Isee difformi cioè elaborati e poi dichiaranti discordanti dalla sede Inps di riferimento Inoltre la rideterminazione degli importi spettanti potrebbe essere legata al riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili o al ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi Altri adeguamenti riguardano i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza con la rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo Isee del minore alcuni importi sono scattati con riferimento alle domande di assegno unico presentate antecedentemente al riconoscimento dell’Rdc «Si è trattato - conclude Caridi - di una operazione complessa di ricalcolo tutte le famiglie riceveranno l’assegno di maggio»